Sezione: Atti generali

Articolo 12, comma 1 e 2 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale 1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta. 2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

16 Apr 2024
Commissione di valutazione della Formazione
L’Ordine ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Regolamento di Formazione ha provveduto a costituire la Commissione di valutazione dell’attività formativa degli iscritti. A…
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16 Apr 2024
Atti generali
Vengono riportati alcuni Regolamenti CONAF; altra documentazione si può reperire alla pagina Disciplina normativa che regola…
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16 Apr 2024
Programma per la trasparenza e l’integrità
Sulla base di quanto consigliato dall’ANAC il PTPC e il PTTI sono pubblicati alla pagina Altri…
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16 Apr 2024
Disposizioni generali
Articolo 1 – Principio generale di trasparenza: “1. La trasparenza e’ intesa come accessibilita’ totale delle…
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